0J910 San Marino Palazzo Reggenti falidísz 18.5 cm
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retrozoli (2002)
BUDAPEST
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Hibátlan állapotú, falra akasztási lehetőséggel rendelkező falitányér, falidísz.
Felirat:
REP. DI S. MARINO
PALAZZO DEI REGGENTI
Szélesség: 18.5 cm
Súly: 0.433 kg
Capitani reggenti
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Eccellentissima reggenza
Capitani reggenti
- Marino Riccardi
- Fabio Berardi
Istituito
XIII secolo
Sede
Palazzo pubblico
Indirizzo
Piazza della Libertà
47890 - San Marino
Tel. 0549.882286*
*Al di fuori dell'Italia comporre +378 prima di 0549, in molti casi +39549
Sito
http://www.reggenzadellarepubblica.sm
San Marino
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I capitani reggenti sono i capi dello Stato della Repubblica di San Marino. Sono due ed entrano in carica il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno; esercitano collegialmente le loro funzioni e possono opporsi reciprocamente per eventuali decisioni assunte individualmente diritto di veto; presiedono il Consiglio grande e generale, ilConsiglio dei XII e il Congresso di Stato; hanno diritto al titolo di Eccellenza.
I capitani reggenti eletti dal Consiglio grande e generale per il semestre dal 1º ottobre 2016 al 1º aprile 2017 sono Marino Riccardi e Fabio Berardi.
Indice- 1Storia
- 2Elezione
- 3Eleggibilità
- 4Prerogative
- 5Particolarità della funzione
- 6Elenco storico dei capitani reggenti
- 7Voci correlate
- 8Altri progetti
- 9Collegamenti esterni
Storia
Giuliano Gozi con l'abito ufficiale da capitano reggente nel 1932.
L'istituto della reggenza della Repubblica di San Marino risale all'epoca comunale. In origine, i reggenti svolgevano la funzione di amministrare la giustizia; successivamente, si affiancò la funzione amministrativa, gestita congiuntamente con il Consiglio grande e generale. I primi capitani reggenti, Filippo da Sterpeto e Oddone Scarito, sono stati eletti il 12 dicembre 1243 con il titolo di Consules, come i supremi magistrati dell'antica Roma repubblicana. Alla fine del XIII secolo uno assunse il titolo di “capitano” e l'altro di “difensore”. Fin dall'origine, i capitani vengono eletti dal Consiglio grande e generale e ricoprono un mandato di sei mesi; dalla prima metà del XVI secolo, è stato quasi sempre rispettato l'obbligo di non rieleggibilità per tre anni dalla scadenza del mandato. Dal 1499 è stato istituito il Sindacato della Reggenza. Nel 1981 è stata eletta la prima donna capitano reggente, Maria Lea Pedini, che ha ricoperto l'incarico dall'aprile all'ottobre di quell'anno.
Elezione
I capitani sono eletti ogni sei mesi dal Consiglio grande e generale, solitamente tra appartenenti a diversi partiti politici, in modo da assicurare una funzione di controllo reciproco. Risulta eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; la nomina viene proclamata dal segretario di Stato per gli affari Interni balcone del Palazzo Pubblico con questa formula:
« Per ordine dell'Eccellentissima Reggenza pro tempore, annuncio al popolo della libera terra di San Marino, che il Consiglio Grande e Generale, nella seduta odierna, invocata l'assistenza del nostro glorioso Patrono, per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto Capitani Reggenti, per il semestre ..., i signori (primo nome-numero ordinale mandato) (secondo nome-numero ordinale mandato) »
Viene poi suonato l'inno nazionale.
L'istituto del Sindacato della Reggenza consente, entro tre giorni dal termine del mandato dei capitani, ai cittadini di esporre rilievi sulla loro attività: qualora si ravvisino i presupposti, è possibile iniziare un procedimento giudiziario contro l'ex capo di Stato in uno speciale tribunale, detto Sindacato della Reggenza, ove gli ex-capitani verranno giudicati per il loro operato, sulla base dei ricorsi presentati, per tutto ciò che durante il mandato hanno fatto o non hanno fatto.
Il seggio dei capitani reggenti all'interno della basilica del santo
Eleggibilità
Requisiti richiesti per assumere la carica di reggente sono:
- essere Consigliere
- età superiore ai 25 anni
- cittadinanza sammarinese originaria (ottenuta dalla nascita)
- non aver ricoperto il medesimo incarico nei 3 anni precedenti (è possibile essere eletti più volte)
Prerogative
Quella dei capitani reggenti è la massima magistratura della Repubblica, esercitando collegialmente e con reciproco diritto di veto la funzione di capo di Stato e di governo.
La figura istituzionale esercita funzioni, sebbene talvolta simboliche, in tutti i poteri dello Stato, configurandosi come potere costituzionale complesso. Come capi di Stato, sono un organo di garanzia costituzionale super partes, rappresentano l'unità nazionale e presiedono e vigilano sulle attività di tutti gli altri organi politici della Repubblica.
I capitani reggenti presiedono il Consiglio grande e generale, di cui fanno parte a pieno titolo, convocano e coordinano il Congresso di Stato, presiedono il Consiglio dei XII, la Commissione consiliare per gli affari di giustizia, il Consiglio giudiziario, il Magistero di Sant'Agata e l'Ufficio di presidenza del Consiglio grande e generale.
Inoltre dispongono lo scioglimento del Consiglio grande e generale quando questo non riesca ad esprimere una maggioranza ed effettuano le consultazioni per incaricare un nuovo governo oppure per convocare i comizi elettorali.
Dispongono del potere legislativo, in quanto in caso di necessità o di urgenza possono emanare decreti reggenziali, che devono essere ratificati entro tre mesi dal Consiglio grande e generale, a pena di decadenza. I decreti reggenziali possono essere emanati anche in conseguenza di esplicita previsione di Legge. Infine, hanno competenza nella promulgazione delle leggi.
Forrás: www.wikipedia.org
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